PREMESSO CHE A.I.Con. APS:
ciò premesso
per chi decida di sostenere, attraverso una donazione in denaro, le attività di interesse generale riportate all’art. 2 c. 3 dello Statuto, il legislatore ha previsto una serie di “riconoscimenti fiscali”.
Le agevolazioni fiscali per le donazioni da parte di persone fisiche sono di due tipologie, a seconda della modalità scelta. Si può decidere di:
Le agevolazioni fiscali per le donazioni da parte di aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto, ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo.
Il riconoscimento dei benefici fiscali relativi alle erogazioni liberali in denaro è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito con c.d. “modalità tracciabili”, vale a dire tramite banche o uffici postali ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Sono pertanto escluse dalle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali effettuate in contanti.
A tal proposito, si ritiene utile riportare i chiarimenti forniti dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate in merito alla documentazione a supporto della deduzione/detrazione (cfr. C.M. n. 13/E del 31 maggio 2019): il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata. È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Le agevolazioni fiscali si applicano anche alle erogazioni liberali in natura di beni mobili e immobili normate dal decreto 28 novembre 2019 “Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore”